La Corte di Cassazione in merito alla legittimazione passiva nelle cause di nullità di brevetto: chi abbia ceduto i propri diritti sul titolo è litisconsorte necessario ex art. 122 c. 4 CPI, in quanto soggetto annotato nel registro quale avente diritto e portatore di interessi patrimoniali qualificati, dipendenti dalla validità del titolo.